il nostro statuto

Bright Future Welfare Foundation Vercelli



ATTO COSTITUTIVO

    ART. 1 Atto costitutivo L'organizzazione di volontariato denominata “BRIGHT FUTURE WELFARE FOUNDATION”, di seguito definita “l’Associazione”, è costituita in forma di associazione, ai sensi del Codice Civile.

ART. 2 — Sede

L'Associazione ha sede legale a Vercelli, presso Chiesa Evangelica Metodista, in via Melchiorre Bodo 18. Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere sul territorio nazionale e all'estero sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati e può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città senza che ciò comporti necessariamente variazioni statutarie.

ART. 3 - Durata

La durata della presente Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050. L’Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire la sua continuazione a tempo indeterminato.

ART. 4 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, nell'ambito: dell'educazione e nutrizione di bambini e giovani in contesti internazionali caratterizzati da estrema povertà o mancanza di accesso a condizioni di vita degna, -   dell'integrazione dei migranti nel contesto locale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle attività di interesse generale indicate al successivo Art. 4.bis, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4 bis - Attività di interesse generale

Nel perseguimento dei fini previsti all'art. 4, l'Associazione, anche indirettamente tramite il sostegno ad altre associazioni senza scopo di lucro, nazionali ed estere, intende svolgere a favore di terzi svantaggiati le attività di interesse generale illustrate di seguito: A)    attività di “beneficenza, sostegno a distanza o erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate”, nell'ambito della solidarietà internazionale, che sì concretizzano nella: -    realizzazione e gestione di scuole e mense in contesti internazionali caratterizzati da estrema povertà, associate ad opportuna attività di sensibilizzazione delle comunità destinatarie degli interventi sui temi dell'educazione scolare ed alimentare; realizzazione di attività di sensibilizzazione dei sostenitori del1’Associazione e della comunità locale sui temi della solidarietà internazionale, anche attraverso programmi di incontro nelle scuole e nei luoghi di riunione del nostro territorio; la promozione del volontariato da1l'Ita1ia al fine di affrontare le situazioni di bisogno e di diffondere la conoscenza diretta dei contesti socio-economici in cui opera l'Associazione. B)    attività di “integrazione sociale dei migranti” nel nostro contesto locale, che si concretizza nella:
-   realizzazione e gestione di corsi di lingua italiana, destinati a migranti con lo scopo di favorirne, l’integrazione nel tessuto locale, anche attraverso attività laboratoriali di socializzazione interculturale; realizzazione di attività di sensibilizzazione dei sostenitori dell’Associazione e della comunità locale sui temi dell'accoglienza e dell'integrazione dei migranti e delle fasce di popolazione più emarginate, anche attraverso programmi di incontro nelle scuole e nei luoghi di riunione del nostro territorio; C)      promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare riferimento agli utenti finali delle attività sopra menzionate.

Art. 4 ter - Altre Attività

L’Associazione può esercitare, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI E VOLONTARI

Art. 5 - I Soci Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, nel limite massimo di tre. Sono previste le seguenti categorie di Soci: 1)  Soci ordinari (versano la quota associativa “ordinaria”); 2)  Soci sostenitori (versano la quota associativa “sostenitore”); 3)  Soci onorari (non sono obbligati al pagamento della quota associativa). A tali categorie di soci si aggiunge l'attributo di “Volontari” per quei soci che svolgono anche attività di volontariato per l'Associazione. L’aspirante Socio di cui ai punti 1) e 2), previo pagamento della prevista quota associativa, invia la richiesta scritta di adesione al Presidente, eventualmente indicando l'intenzione di svolgere attività di volontariato. Nella prima adunanza utile il Consiglio Direttivo dovrà autorizzare l'iscrizione, secondo criteri non discriminatori e previa verifica che non sussista incompatibilità dell'aspirante con la qualità di Socio, secondo quanto indicato nel presente Statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Le motivazioni, oltre alla mancata osservanza di articoli dello statuto, potranno includere anche aspetti di opportunità, come ad esempio, i rapporti con altre associazioni, incluso l’appartenenza dell’interessato, il mantenimento della aconfessionalità, il rigetto dell’ideologia fascista ed altro analogo, a semplice ed inappellabile giudizio del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui venga negata l'iscrizione, dovrà essere restituita la quota associativa versata. Quanto ai Soci di cui al punto 3), il Consiglio Direttivo, con decisione assunta all'unanimità, può nominare in qualità di Soci Onorari, persone che si sono distinte per particolari meriti a favore dell'attività dell'Associazione. La nomina deve essere comunicata per iscritto ed accettata dal destinatario. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo o, per i Soci Onorari, dalla data dell'accettazione.
Ai fini del versamento della quota associativa, l'anno sociale coincide con l'anno di calendario, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno de1l'Associazione. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi artt. 7, 8 e 9, anche nel caso in cui sia cambiata la relativa categoria, secondo i requisiti indicati nel presente articolo. Il numero di Soci è illimitato, con un minimo di 7.

Art. 6 - Diritti e obblighi dei Soci

I Soci, fin dalla ratifica della loro ammissione, hanno il diritto di: partecipare alle attività promosse dal1'Associazione; -   conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; -    consultare i bilanci e i libri sociali, previa richiesta scritta (anche tramite posta elettronica) indirizzata al Presidente che provvederà a renderli disponibili entro 30 giorni. -   recedere dall’Associazione; -   partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega alle Assemblee e di essere eletti alle cariche sociali. I Soci sono obbligati a: -   rispettare le norme del presente statuto; -   pagare le quote associative ne1l'ammontare fissato da1l'Assemblea, entro la scadenza dell'anno sociale; -   contribuire al raggiungimento degli scopi de1l'Associazione e, per i Soci Volontari, a svolgere le attività preventivamente concordate.

Art. 7 - Decadenza dei Soci

Il Socio decade automaticamente nel caso di: -   mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi; pertanto, decorsa la scadenza dell'anno sociale decadono dalla qualifica di Socio i soggetti che non hanno versato la quota associativa relativa all'anno sociale appena concluso e quella relativa all'anno precedente; -   morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti.

Art. 8 - Recesso dei Soci

Il Socio in ogni momento potrà recedere dall'Associazione, presentando lettera di recesso al Presidente, che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo. Il recesso avrà decorrenza immediata fermo restando l'obbligo del pagamento della quota sociale per l’anno in corso.

Art. 9 - Esclusione dei Soci

I Soci possono essere esclusi da11'Associazione quando: -   il loro comportamento sia contrario a quanto stabilito nello Statuto e alle finalità dell'ente; -   qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo può decidere con parere motivato l'esclusione del Socio. Le delibere assunte da tale organo in relazione al presente articolo devono essere comunicate all'interessato a mezzo di lettera raccomandata, postale o brevi manu. Il mancato ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa fino alla decisione dell'organo adito.

Art. 9 bis — Soci Volontari


I Volontari dell’Associazione sono Soci ai sensi dell'art. 5 e ss. che, per loro libera scelta e in modo non occasionale, svolgono per il tramite dell'Associazione, attività dirette al perseguimento dei fini associativi, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. Al fine di favorire il volontariato, il Consiglio Direttivo può deliberare, a favore della categoria dei Soci Volontari, la riduzione o l'esclusione dell'obbligo di pagamento della quota associativa, definendone modalità e condizioni.


Art 9 ter — Gratuità delle prestazioni dei Soci e dei Volontari

L’attività dei Soci e dei Soci Volontari deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; le prestazioni non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le attività dei Soci e dei Soci Volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 10 - Dipendenti e collaboratori

L'Associazione svolge la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e può assumere dei dipendenti, collaboratori o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei Volontari.

ORGANI SOCIALI

ART. 11 - Organi sociali Sono da considerarsi organi sociali dell'organizzazione:   L'Assemblea dei Soci; Il Consiglio Direttivo; Il Presidente; Il Segretario.  

ART. 12 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è costituita da tutti i Soci dell’Associazione, di qualunque categoria; ogni Socio ha un voto. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati, ancorché dissenzienti o assenti. L'intervento in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. L'Assemb1ea è il massimo organo deliberante e può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci. La convocazione avviene a cura del Presidente, almeno 15 giorni prima e mediante comunicazione scritta a tutti i Soci via posta ordinaria o posta elettronica, al recapito risultante dal libro dei Soci. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti in proprio o per delega. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. L'Assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci e, in seconda convocazione, a maggioranza di 2/3 dei presenti, salvo quanto previsto all'art. 25. ART. 13 - Attribuzione dell’Assemblea L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti: -   nomina e revoca i componenti degli organi sociali; -   nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; -   approva il bilancio preventivo e consuntivo; -     delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -   decide sui ricorsi in merito all'ammissione ed esclusione dei Soci deliberate dal Consiglio Direttivo; -   approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; -   fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative "ordinarie" e "sostenitore"; -    stabilisce i limiti di rimborso delle spese relativo alle diverse voci di spesa degli amministratori dell'Associazione. L'Assemblea in sede straordinaria: -    delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto; -   delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. Art. 14 - Rappresentanza dei Soci in Assemblea La rappresentanza dei Soci in Assemblea è ammessa anche per delega, conferita ad altro Socio per iscritto. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe. Art. 15 - Svolgimento dell’Assemblea L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e, in sua assenza dal Vice Presidente (se esistente); nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente che resta in carica per la sola durata del1'Assemb1ea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.   ART. 16 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da cinque a sette membri (inclusi il Presidente ed il Segretario, se previsto) eletti dall'Assemblea tra i Soci. Esso può nominare altri due membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri i rimanenti debbono provvedere urgentemente a convocare l'Assemblea dei Soci, per la ricostituzione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio direttivo resterà in carica per due anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei presenti con la presenza di almeno la metà arrotondata al numero superiore dei componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: •     autorizzare l'ingresso di nuovi Soci, secondo quanto stabilito dall’art.5; •    fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione; •     predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea; •    determinare il programma di attività in base alle linee di indirizzo approvate dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; •    stabilire rapporti di collaborazione e di lavoro autonomo e subordinato; •    eleggere il Presidente; •    eleggere il Segretario, se previsto; Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. ART. 17 - Presidente Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemb1ea e del Consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni de11'Assemb1ea e del Consiglio direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione,1e relative funzioni sono svolte da1 Vice Presidente o dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età. Il Presidente stipula convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti, previa delibera dell'Assemb1ea, che stabilisce le modalità di attuazione della convenzione. Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea. ART. 18 - Segretario Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno dei suoi componenti il ruolo di Segretario. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha il compito di: •            provvedere alla redazione ed alla conservazione dei verbali delle riunioni del1’Assemblea. •             predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo; •             provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell’organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, e con l'indicazione nominativa dei soggetti erogatori; •             provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle

decisioni del Consiglio Direttivo. •            provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro dei Volontari.  

ART. 19 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di due anni e possono essere riconfermate. È previsto il rimborso delle spese sostenute, in virtù del1'ufficio ricoperto, secondo opportuni parametri preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo e successivamente ratificati nella prima Assemblea.

RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

ART. 20 - Risorse economiche L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: -   quote associative a carico dei Soci. La quota associativa è annuale, non frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. -   contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; -   attività di raccolta fondi; -   rendite patrimoniali; attività diverse, di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 4 ter del presente Statuto. I fondi possono essere depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma disgiunta del Presidente e del Tesoriere scelto da1 Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 21 - Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere o può acquistare beni immobili, mobili registrati; mobili, per lo svolgimento della propria attività; beni di proprietà dei Soci o di terzi possono essere dati in comodato all'Associazione.

Art. 22 - Responsabilità dell’Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati dall’inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso. Art. 23 - Esercizio sociale - Bilancio L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L’Associazione deve redigere il bilancio consuntivo annuale. Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il Bilancio. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 ter, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio. La perdita della qualità di Socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio de1l'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo. All'Assemblea che approva il bilancio il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso. Art. 23 bis - Libri L’Associazione deve tenere i seguenti libri: -                           libro dei Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; -                           registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; -                           libro delle adunanze e delle deliberazioni del1’Assemb1ea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; -                           libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo. -                           Registro di prima nota contabile per la registrazione delle entrate e delle uscite, a cura del tesoriere o di un consigliere o esperto designato dal Consiglio Direttivo; Art. 24 - Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale L’Associazione non ha fini di lucro. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 4 bis. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di esercizio nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Art. 25 - Scioglimento Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dal1'Assemb1ea straordinaria con la maggioranza di 3/4 dei Soci. In caso di scioglimento, la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà in favore di un Ente del Terzo Settore operante sul territorio avente sviluppato rapporti sostanziali con l’Associazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. L'individuazione dell’ETS sarà competenza de1l’Assemb1ea dei Soci, secondo le modalità determinate dall'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento. Art. 26 - Disposizioni finali Per quanto non previsto nello Statuto, valgono le norme vigenti in materia di ETS e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 e il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

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